IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 
                           Sezione Seconda 
 
    Ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    Sul ricorso R.G. n. 498 del 2015,  proposto  da  Luca  Mannarino,
rappresentato e difeso dagli  avvocati  Claudia  Parise  e  Giancarlo
Pompilio, con domicilio eletto presso Tar  Segreteria  in  Catanzaro,
via De Gasperi n. 76/B; 
    Contro Regione Calabria, in persona del  Presidente  pro-tempore;
Consiglio  Regionale  della   Calabria,   in   persona   del   legale
rappresentante  pro-tempore;  Dipartimento  Controlli  della  Regione
Calabria, Assessorato Attivita' Produttive  della  Regione  Calabria;
tutti non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento  previa  sospensione  degli  fitti,  anche  in
relazione  alla  sollevata  questione  de  validitate  legis  e  fino
all'esito della definizione dell'incidente di costituzionalita': 
      a) della deliberazione n. 9 del 24  febbraio  2015  e  relativi
allegati dell'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio  Regionale  della
Calabria, pubblicata sul BURC in data 10 marzo 2015, con la quale  e'
stata avviata la selezione pubblica volta alla  ricostituzione  delle
nomine degli organi decaduti di  competenza  della  Presidenza  della
Regione  Calabria,  limitatamente  alla  nomina  del  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra S.p.a".; 
      b)  della  nota  prot.  n.  23042/STAR  del  26  gennaio  2015,
comunicata a mezzo pec, ove lesiva e ritenendosi necessario, con  cui
la Regione Calabria - Dipartimento Controlli ha comunicato, ai  sensi
degli artt. 7 e ss. L. 241190, l'avvio del procedimento relativo alla
presa d'atto della decadenza  della  nomina  dell'odierno  ricorrente
quale Presidente di "Fincalabra Spa"; 
      c) del provvedimento di presa d'atto della relativa  decadenza,
anche se non conosciuto in quanto non notificato e qualora esistente; 
      d) del provvedimento di decadenza, anche se non  conosciuto  in
quanta  non  notificato  e  qualora  esistente   e/o   comunque   del
provvedimento implicito di decadenza sotteso alla deliberazione n.  9
del 24 febbraio 2015; 
      e) di tutti gli atti della istruttoria eseguita a  seguito  del
procedimento di presa d'atto della decadenza, non conosciuti; 
      f) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o  comunque
connesso a quelli gravati. 
    Per la condanna, ex art. 31, comma 1, c.p.a. dell'amministrazione
a concludere il procedimento avviato in data 26  gennaio  2015  volto
alla  declaratoria  o  meno  della  decadenza  del  ricorrente;   ed,
altresi', per l'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente alla
permanenza,  anche  quale  conferma,  a  Presidente  del  C.d.A.   di
"Fincalabra Spa". 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 maggio  2015,  il
cons. Concetta Anastasi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 
 
                                Fatto 
 
    Con atto notificato in data 27 marzo 2015 e depositato in data  9
aprile 2015, il ricorrente premetteva che, nella qualita' di  manager
esperto  nella  gestione  di  imprese  pubbliche  e  private,   aveva
presentato istanza di partecipazione  alla  selezione  pubblica,  per
soli titoli, indetta con deliberazione n. 12  del  25  febbraio  2014
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio  Regionale  della  Calabria,
per il conferimento delle nomine di cinque membri, fra cui quella  di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa". 
    Precisava che la Regione, dapprima, con deliberazione n.  39  del
28  maggio  2014,  valutava  negativamente  la  predetta  istanza  e,
successivamente, all'esito di istanza di riesame,  la  accoglieva  e,
con decreto n. 77 del 24 luglio  2014,  lo  nominava  Presidente  del
Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa", per  tre  esercizi,
con scadenza alla data dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. 
    Esponeva che, in data 26  gennaio  2015,  cioe'  dopo  che  erano
trascorsi 47 giorni dalla proclamazione degli eletti per  il  rinnovo
degli organi politici della Regione Calabria, gli  veniva  notificata
la comunicazione di avvio del procedimento per la presa d'atto  della
decadenza dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1,  della  legge
regionale 3 giugno 2005 n. 12 e precisava che, nonostante avesse reso
il suo apporto  partecipativo  con  nota  del  30  gennaio  2015,  il
procedimento cosi' avviato non veniva concluso. 
    Lamentava che, in seguito, con deliberazione n. 9 del 24 febbraio
2015 dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Regionale,  veniva
approvato il bando per le nomine di alcuni organi di enti ed  aziende
gravitanti nell'area regionale, compreso  quello  per  la  nomina  di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fincalabra Spa". 
    Avverso l'operato della Regione Calabria, deduceva: 
      1) sulla illegittimita' degli atti impugnati per violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 1, della L. R. n. 12 del 2005  anche  in
combinato disposto con i principi espressi dalla Consulta in  materia
di "spoyl system". 1.2 - Violazione del principio del buon  andamento
e   di   imparzialita',   nonche'   del   giusto    procedimento    e
dell'affidamento. 1.3 -  Violazione  dei  principi  di  efficacia  ed
efficienza  della  PA  1.4  -  Eccesso  di  potere  per  carenza  dei
presupposti di fatto e di diritto: inapplicabilita'  della  decadenza
automatica  al  caso  di  specie.  1.5  -  Eccesso  di   potere   per
illogicita',    contraddittorieta'    ed    eroneita'     dell'azione
amministrativa. 1.6 - Violazione e/o falsa applicazione dei commi 6 e
6 bis, dell'art. 3, della Legge Regionale 11 maggio 2007  n.  9,  per
come modificata dalla L. R. 24/ 2013. 
    Al  ricorrente,  nominato  Presidente  di  "Fincalabra  Spa"  con
decreto n.  77  del  24  luglio  2014,  all'esito  di  una  procedura
selettiva, non potrebbe applicarsi la decadenza  automatica  prevista
dall'art. 1, della legge n. 12 del 2005, perche' cio' impedirebbe  la
continuita' dell'azione amministrativa  nonche'  la  valutazione  dei
risultati conseguiti, in violazione dei  principi  sanciti,  in  modo
particolare, con la sentenza della Corte Costituzione n. 34 del 2010. 
      2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 9  e  10
della legge n. 241/1990. 2.1. - Eccesso di potere per violazione  del
principio del giusto  procedimento.  2.2  -  Eccesso  di  potere  per
illogicita', ingiustizia grave e manifesta. 
    Illegittimamente  la  P.A.  avrebbe  omesso  di   concludere   il
procedimento avviato con la  comunicazione  del  26  gennaio  2015  -
nell'ambito del quale il ricorrente aveva  reso  il  proprio  apporto
partecipativo, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 241 del  1990  -
ed avrebbe provveduto a pubblicare il bando per la  selezione  di  un
nuovo Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione  di  "Fincalabra
Spa". 
      3)  Sulla  illegittimita'  derivata  del  bando  di  cui   alla
deliberazione n. 9 del 2015.  3.1  -  Mancanza  del  presupposto  per
l'avvio della selezione pubblica. 3.2 - Eccesso  di  potere.  Carenza
dei presupposti di fatto e di diritto. 
    L'assenza di una  presa  d'atto  della  decadenza  ovvero  di  un
provvedimento  dichiarativo  della  decadenza,  a   conclusione   del
procedimento  amministrativo  avviato,  renderebbe   illegittima   la
delibera  n.  9  del  2015,  peraltro  fondato  sulla  base  di   una
disposizione legislativa, l'art. 1, della l.r. n. 12/2005, sospettata
di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt.  97,  98,
2, 3, 101 e 103 della Costituzione. 
    Con memoria depositata in  data  4  maggio  2015,  il  ricorrente
insisteva sulla sussistenza della giurisdizione di questo giudice  ed
insisteva nelle gia' prese conclusioni. 
    Alla pubblica udienza  del  giorno  7  maggio  2015,  il  ricorso
passava in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1.  Il  ricorrente,   attuale   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione di "Fincalabra Spa", nominato, con decreto n. 77  del
24  luglio  2014,  per  tre  esercizi,  all'esito  di  una  procedura
selettiva, impugna l'epigrafata deliberazione n. 9  del  24  febbraio
2015  dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Regionale   della
Calabria, che approva il bando per  la  selezione  dei  candidati  da
nominare  in  posizioni,  rispettivamente,  di  vertice  degli   enti
regionali e/o di rappresentanti nei consigli di amministrazione degli
enti appartenenti  all'ordinamento  regionale,  nella  parte  in  cui
contempla anche la posizione da lui attualmente  ricoperta,  peraltro
senza che sia preventivamente intervenuto un  provvedimento  inerente
la presa d'atto della sua decadenza. 
    L'avversata  decisione  amministrativa,   e',   quindi,   fondata
sull'operativita' dell'art. 1, comma  1°,  della  L.  R.  Calabria  3
giugno 2005 n. 12 ("Norme in materia di nomine e di  personale  della
Regione Calabria"), il quale prevede una  sorta  di  "spoils  system"
regionale, "alla data di proclamazione del  Presidente  della  Giunta
regionale". 
    Se e' vero, da un lato, che  la  Regione,  con  il  provvedimento
oggetto del  giudizio  ha  inteso  (implicitamente)  intervenire  sul
rapporto privatistico discendente dal negozio giuridico a  suo  tempo
concluso con il ricorrente, per una causa esterna  ed  automatica  di
caducazione del negozio (e, quindi, anche di  decadenza  dei  diritti
soggettivi dallo stesso derivanti), e', pero', altrettanto vero  che,
nella specie, viene sostanzialmente messa in discussione  proprio  la
sussistenza di un siffatto potere in capo alla Regione: il che vale a
radicare l'interesse processuale ed a condizionare la qualita'  ed  i
limiti   dell'azione,    che,    appunto,    verte    in    relazione
all'ammissibilita' di cause  esterne  sopravvenute  di  estinzione  o
risoluzione automatica del rapporto di lavoro in essere. 
    2. Sussiste la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo. 
    Com'e' noto, ricadono nella sfera di  giurisdizione  del  Giudice
Amministrativo le controversie concernenti le linee  fondamentali  di
organizzazione degli uffici e le modalita' di conferimento della loro
titolarita',  come   stabilito   dalle   Amministrazioni,   a   monte
dell'organizzazione e gestione dei singoli  rapporti  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 2 del D. L. 30 marzo 2001 n. 165 (conf.: Cons. Stato,
Sez. V, 16.1. 2012 n. 138; Cass. Civ. SS.UU.:  1°  dicembre  2009  n.
25254; 6 novembre 2006 n. 23605). 
    Nella specie, il provvedimento impugnato costituisce un  atto  di
rilievo macro-organizzativo, con cui la PA. stabilisce di indire  una
procedura  selettiva  per  il  conferimento  di  oltre   trentacinque
posizioni  di  organi  di  vertice  degli   enti   regionali   e   di
rappresentanti   nei   consigli   di   amministrazione   degli   enti
appartenenti all'ordinamento regionale, nell'esercizio di  un  potere
complessivo, connotato di margini di discrezionalita'  ed  esercitato
in conseguenza dell'operativita' dell'art. 1, comma 1°, della  L.  R.
Calabria 3 giugno 2005, n. 12, che introduce un meccanismo di "spoils
system" regionale. 
    Con l'espressione "spoils system", di  derivazione  anglosassone,
si suole fare riferimento, in sostanza, ad un  meccanismo,  in  forza
del  quale  si  realizza  la  sostituzione  automatica  degli  organi
dirigenziali di vertice  dell'Amministrazione,  in  relazione  ed  in
occasione del subentro di  un  "nuovo  esecutivo",  a  seguito  della
proclamazione degli eletti. 
    La ragione  di  tale  automatismo  e'  connessa  all'esigenza  di
consentire alla nuova compagine politica di munirsi di  soggetti  "di
fiducia",  cui  attribuire  il  compito  di  tradurre  in   atti   di
amministrazione attiva le scelte compiute in sede politica. 
    Correlativamente, tale istituto incide nella sfera giuridica  del
soggetto gia' titolare della posizione di riferimento, realizzando un
meccanismo esterno di interruzione automatica  del  suo  rapporto  di
lavoro, per effetto del mero avvicendamento della compagine politica,
assolutamente  svincolato  da  ogni  questione   inerente   eventuali
inadempimenti di obblighi contrattuali. 
    La giurisdizione del Giudice  Amministrativo,  nella  specie,  si
radica anche perche' il provvedimento  impugnato  costituisce  chiara
espressione    di     un     potere     straordinario,     attribuito
all'Amministrazione regionale, che  involve  anche  una  valutazione,
connotata da alcuni  margini  di  discrezionalita',  in  ordine  alla
sussistenza   dei   presupposti   di   legge   per   procedere   alla
"riorganizzazione degli enti" da essa  dipendenti,  per  esigenze  di
coerenza del potere di intervento del nuovo esecutivo con la  "ratio"
della previsione in discussione. 
    Invero, il meccanismo del cosiddetto "spoils system",  anche  con
riguardo a enti o  associazioni  formalmente  privati,  va  applicato
secondo  canoni  di  ragionevolezza  e   di   proporzionalita',   che
richiedono di non assumere a  parametro  il  solo  dato  formale  del
presupposto e  preesistente  esercizio  di  una  potesta'  di  nomina
regionale, proprio al fine di evitare di pervenire  ad  un'estensione
applicativa del sistema fino a ipotesi che non  riflettano  campi  di
intervento propri  delle  esigenze  di  attuazione  e  conformazione,
perseguite dal potere di indirizzo politico. 
    In tale ottica, la  rilevanza  del  carattere  gestionale  di  un
organo diventa recessiva a fronte delle finalita' pubblicistiche  che
si intendono perseguire con il meccanismo dello "spoils system",  con
conseguente configurazione di posizioni  di  interesse  legittimo  al
corretto esercizio dell'azione amministrativa. 
    3.  "Fincalabra  Spa"  e'  una  societa'  a  capitale   pubblico,
interamente partecipata dalla Regione Calabria, che, in  forza  delle
delibere di G.R. n. 359/2007 e n. 206/2008 nonche' del d.d.  n.  8123
del 2008 - resi in attuazione dell'art. 3,  della  L.  R.  n.  9  del
giorno 11 maggio 2007 - ne e' divenuta  unica  azionista,  dopo  aver
acquisito le quote azionarie detenute dagli altri soci. 
    Essa e' stata istituita con L.R. n. 7 del 30  aprile  1984,  allo
"scopo di concorrere nel  quadro  della  politica  di  programmazione
economica della regione, allo  sviluppo  economico  e  sociale  della
Calabria", per  l'innalzamento  dei  livelli  di  competitivita',  il
miglioramento delle condizioni di accesso  al  credito,  la  crescita
dell'occupazione,  la  promozione  dello  sviluppo  tecnologico,   il
sostegno alla internazionalizzazione, la qualificazione delle risorse
professionali e manageriali, assicurando altresi' l'assistenza  e  il
supporto nei confronti degli enti locali, per  favorire  lo  sviluppo
dei territori, anche in  termini  di  integrazione  infrastrutturale,
mediante  la  predisposizione  di  piani  e  progetti  da  sottoporre
all'approvazione della Giunta Regionale. 
    In particolare, l'art. 21, della L. R. 23  dicembre  2011  n.  47
prevede che "Fincalabra Spa", per lo svolgimento della sua attivita',
possa   assumere   partecipazioni   finanziarie   e    partecipazioni
strumentali di carattere strategico,  nel  rispetto  dei  limiti  ivi
indicati (comma 1, 2° periodo), finalizzate all'acquisizione di quote
di capitale imprese e societa', i cui prodotti e/o servizi  integrino
i  processi  produttivi  e/o  operativi  di  "Fincalabra  Spa",   per
consentirle "l'esercizio del  controllo  societario  o  garantire  il
mantenimento di  un  rapporto  organico  con  l'impresa  partecipata"
(comma 1, lett. b) "previa autorizzazione della delibera  di  Giunta"
(comma 2, 2° periodo), per accrescere  il  valore  delle  prestazioni
erogate  e  di  razionalizzare  i  costi,   mediante   una   gestione
maggiormente razionale ed  efficace  delle  proprie  funzioni  e  dei
propri processi gestionali e decisionali, nonche' per  l'innalzamento
complessivo del livello di qualita' delle proprie prestazioni,  e  la
riduzione complessiva dei propri oneri  organizzativi,  funzionali  e
procedimentali. 
    L'art. 11, della Legge Regionale 16 maggio 2013 n.  24  ("Servizi
ed assistenza finanziaria alle imprese") indica, fra  gli  organi  di
"Fincalabra Spa", "il Consiglio di amministrazione composto da cinque
membri, tra cui il Presidente, di cui  tre  nominati  dal  Presidente
della Giunta  regionale,  individuati  tra  persone  in  possesso  di
requisiti  di  elevata  professionalita'  e   comprovata   esperienza
quinquennale nelle materie  afferenti  alle  funzioni  di  competenza
dell'ente  due  membri,  componenti  indipendenti,  in  possesso  dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° settembre  1993  n.  385  e  s.m.i.  (T.U.B.),
nominati dal  Consiglio  regionale,  che  svolgono  una  funzione  di
supervisione strategica e vigilano con autonomia  di  giudizio  sulla
gestione sociale, contribuendo ad  assicurare  che  essa  sia  svolta
nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di
sana e prudente gestione". 
    4. Il presente ricorso e' affidato a tre profili di gravame,  con
cui, in sostanza, si deduce che: 
      a)  al  ricorrente,  nominato  Presidente  del   Consiglio   di
Amministrazione di "Fincalabra Spa" con decreto n. 77 del  24  luglio
2014, all'esito di una procedura selettiva, non  potrebbe  applicarsi
la decadenza automatica prevista dall'art. 1, comma 1°, della  L.  R.
Calabria 3 giugno 2005 n. 12, perche' cio' impedirebbe la continuita'
dell'azione  amministrativa  nonche'  la  valutazione  dei  risultati
conseguiti, in violazione dei principi sanciti, in  particolare,  con
la sentenza della Corte Costituzione n. 34 del 2010; 
      b) la P.A. illegittimamente avrebbe  omesso  di  concludere  il
procedimento avviato con la  comunicazione  del  26  gennaio  2015  -
nell'ambito del quale il ricorrente aveva  reso  il  proprio  apporto
partecipativo, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 241 del  1990  -
ed avrebbe, invece, provveduto direttamente a pubblicare il bando per
la selezione di un nuovo presidente del Consiglio di  Amministrazione
di "Fincalabra Spa"; 
      c) l'assenza di una presa d'atto della decadenza ovvero  di  un
provvedimento dichiarativo della decadenza del ricorrente  renderebbe
illegittima la delibera n. 9 del 2015. Gli atti  impugnati  sarebbero
stati emessi sulla base dell'art. 1, comma 1, della l.r.  n.  12  del
2005, che sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli
artt. 97, 98, 2, 3, 101 e 103 della Costituzione. 
    Il precitato art. 1, comma 1°, della  L.  R.  Calabria  3  giugno
2005, n. 12 ("Norme in materia di nomine e di personale della Regione
Calabria") stabilisce; "Le nomine  degli  organi  di  vertice  e  dei
componenti  o  dei  rappresentanti  della  Regione  nei  consigli  di
amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici,  degli
enti pubblici economici,  delle  aziende  sanitarie,  ospedaliere  ed
assimilabili dei consorzi, delle societa' controllate o  partecipate,
delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e
di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale
o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla
struttura  amministrativa  della  Regione  ed  a  qualsiasi  livello,
nonche' dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro  ed
organismi  regionali  od  interregionali,  conferite,   rinnovate   o
comunque rese operative, anche di intesa  o  di  concerto  con  altre
autorita' o previa selezione, o comunque resi operativi degli  organi
di indirizzo politico regionale, nonche' dal capo  di  gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti  dei  dipartimenti,
nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli
organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto
a tale data, fino all'insediamento di questi  ultimi,  decadono  alla
data di proclamazione del Presidente  della  Giunta  regionale  ed  i
conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto". 
    "Fincalabra  Spa",  societa'  a  capitale  pubblico,  interamente
partecipata dalla Regione Calabria, e' una societa' riconducibile nel
novero "delle societa' controllate o partecipate", in relazione  alle
quali il precitato art. 1, comma 1°, della  L.  R.  n.  12  del  2005
prevede la decadenza  automatica  degli  "organi  di  vertice  e  dei
componenti  o  dei  rappresentanti  della  Regione  nei  consigli  di
amministrazione", "alla data di proclamazione  del  Presidente  della
Giunta regionale". 
    La  problematica  dello  "spoils  system"  e'   stata   esaminata
reiteratamente dalla  Corte  costituzionale,  che,  a  partire  dalle
sentenze n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007, ha riscontrato profili di
illegittimita' costituzionale in alcune discipline legislative che lo
prevedevano e, nel contempo, ne ha meglio delineato i connotati. 
    Con la sentenza della Corte costituzionale n. 103  del  23  marzo
2007, e' stata dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
3, comma 7, della legge n. 145 del 2002, nella parte in cui prevedeva
la cessazione degli incarichi di  funzioni  dirigenziali  di  livello
generale al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, in assenza di "un procedimento di garanzia puntualmente
disciplinato, volto ad accettare la responsabilita' dirigenziale". 
    La coeva sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23  marzo
2007  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  il   combinato
disposto dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della L. R. Lazio  7
febbraio 2005 n. 9 e dell'art. 55 ,comma 4°, della  L.  R.  Lazio  11
novembre 2004 n. 1, nella parte in cui prevedeva: la decadenza  della
carica  dei  direttoti  generali  delle  Asl  al  novantesimo  giorno
successivo alla, prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma
con le stesse modalita' previste per la nomina; l'operativa  di  tale
decadenza a decorrere dal primo  rinnovo,  successivo  alla  data  di
entrata in vigore  dello  statuto;  l'adeguamento  di  diritto  della
durata dei contratti dei direttori generali delle Asl, al termine  di
decadenza dall'incarico. 
    Le norme censurate, che collegavano la decadenza  automatica  dei
direttori generali delle Asl ad una "causa estranea" alle vicende del
rapporto stesso, in assenza di valutazioni  concernenti  i  risultati
aziendali, sono state ritenute in  contrasto  con  l'art.  97  Cost.,
sotto il duplice profilo della imparzialita'  e  del  buon  andamento
della P.A., che richiedono che la, posizione del  direttore  generale
sia  circondata  da  garanzie  e,  soprattutto,  che   la   decisione
dell'organo   politico   relativa    alla    cessazione    anticipata
dall'incarico  avvenga  in  seguito  all'accertamento  dei  risultati
conseguiti, nel rispetto del principio del giusto procedimento. 
    La sentenza ha  precisato  che  il  perseguimento  dell'interesse
connesso alla scelta delle persone piu'  idonee  all'esercizio  della
funzione   pubblica   deve   avvenire   indipendentemente   da   ogni
considerazione per gli orientamenti politici e che la  previsione  di
un meccanismo di cessazione automatica e generalizzata,  determinando
un'interruzione "de iure" del rapporto di ufficio prima dello spirare
del termine stabilito, si pone  in  contrasto  sia  il  principio  di
continuita' dell'azione amministrativa, sia con il principio di  buon
andamento dell'azione stessa. 
    La precitata sentenza n. 104 del 2007 evidenzia, in  particolare,
la chiara distinzione tra il rapporto fiduciario, quale criterio  per
la nomina dei Direttori generali,  ed  il  fenomeno  della  decadenza
automatica e precisa che la attribuzione dell'incarico sulla base  di
una valutazione di alta amministrazione, nella quale assumono rilievo
elementi  tecnici  insieme  ad  elementi  politici  -  in   relazione
all'idoneita' del soggetto a perseguire l'indirizzo della maggioranza
- legittima la revoca dell'incarico, prima della  naturale  scadenza,
soltanto nei casi in cui si  riscontrino  il  mancato  raggiungimento
degli obiettivi aziendali o degli scopi di tutela della salute  e  di
funzionamento dei servizi, o, comunque, cause che legittimerebbero la
risoluzione del rapporto per inadempimento, mentre, al contrario,  la
"causa estranea", costituita dal rinnovo degli organi  elettivi,  non
puo' valere a giustificare, "sic  et  simpliciter",  un  fenomeno  di
decadenza dell'incarico. 
    In sostanza, con la sentenza della Corte  costituzionale  n.  104
del 23 luglio 2007, si afferma  che  la  decadenza  automatica  dagli
incarichi dirigenziali contraddice il principio  di  distinzione  fra
funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa,
cioe' "tra l'azione di governo  -  che  e'  normalmente  legata  alle
impostazioni di  una  parte  politica,  espressione  delle  forze  di
maggioranza,   e   l'azione    dell''amministrazione,    la    quale,
nell'attuazione  dell'indirizzo  politico   della   maggioranza,   e'
vincolata, [...] ad agire  [...]  al  fine  del  perseguimento  delle
finalita' pubbliche obiettivate  dall'ordinamento",  per  cui  devesi
evitare  che  la  "dipendenza  funzionale"  del  direttore  generale,
rispetto  alla  giunta  regionale,  si   trasformi   in   "dipendenza
politica". 
    Con la sentenza della Corte costituzionale n. 161 del  20  maggio
2008, e' stata dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
2, comma 161, del  d.l.  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006,  n.
286, nella parte in cui dispone che gli incarichi del  personale  non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano  ove
non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto". 
    La sentenza ha precisato che detta norma si  pone  in  violazione
dei principi costituzionali di buon andamento e di  imparzialita'  e,
segnatamente,    del    principio    di    continuita'    dell'azione
amministrativa,  poiche'  la  cessazione  anticipata   del   rapporto
dirigenziale  puo'   conseguire   unicamente   all'accertamento   dei
risultati negativi dell'azione amministrativa -  nel  rispetto  delle
garanzie procedimentali stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241  -
esternati  in  un  motivato  provvedimento   conclusivo,   idoneo   a
consentire il controllo giurisdizionale. 
    Con la successiva sentenza n. 390 del 28 novembre 2008, la  Corte
costituzionale, con riferimento ai collegi sindacali delle ASL  della
Regione Lazio, ha precisato che "nei confronti dei titolari di organi
con funzioni di  controllo,  sussistono  esigenze  di  neutralita'  e
imparzialita' perfino piu' marcate di quelle che hanno indotto questa
Code a  dichiarare  la  illegittimita'  di  meccanismi  di  decadenza
automatica riferiti ad incarichi di finzioni dirigenziali". 
    Con sentenza della Corte costituzionale  n.  34  del  5  febbraio
2010, e' stata dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1, comma 1°, della L.R. della Calabria n. 12 del 2005  -  contemplata
dall'odierno "thema decidendum" - nella  parte  in  cui  concerne  il
direttore generale di Asl ed il direttore generale dell'Arpacal,  per
violazione degli artt. 97 e 98 Cost. 
    In particolare, la Corte  costituzionale  ha  precisato  che  "il
principio di buon andamento e' leso in riferimento  alla  continuita'
dell'azione amministrativa,  la  quale  risulta  pregiudicata  quando
intervengano due mutamenti del titolare  di  un  ufficio  pubblico  a
pochi mesi  di  distanza  l'uno  dall'altro.  In  secondo  luogo,  il
principio  di  imparzialita'  amministrativa  e'  violato  quando  le
funzioni amministrative di  esecuzione  dell'indirizzo  politico  non
sono affidate a funzionari neutrali,  tenuti  ad  agire  al  servizio
esclusivo della Nazione, ma a soggetti cui si richiede una  specifica
appartenenza politica, ovvero un rapporto personale di consentaneita'
con il titolare dell'organo politico. In terzo  luogo,  il  carattere
automatico  della  decadenza  dall'incarico   del   funzionario,   in
occasione del rinnovo dell'organo politico,  viola  l'art.  97  Cost.
sotto  due  aspetti:  da  un  lato,  lede  il  principio  del  giusto
procedimento,  perche'  esclude  il  diritto   del   funzionario   di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione
e di conoscere la motivazione di  tale  decisione;  dall'altro  lato,
pregiudica  i  principi  di  efficienza  ed   efficacia   dell'azione
amministrativa, in base ai quali le decisioni relative alla rimozione
dei funzionari incaricati della gestione amministrativa,  cosi'  come
quelle relative  alla  loro  nomina,  debbono  essere  fondate  sulla
valutazione oggettiva delle qualita'  e  capacita'  professionali  da
essi dimostrate". 
    Con la suddetta sentenza della Corte  costituzionale  n.  34  del
2010, vengono delimitate  le  ipotesi  in  cui  l'applicazione  dello
"spoils  system"  puo'  essere  ritenuto  coerente  con  i   principi
costituzionali,  mediante   il   riferimento   ai   requisiti   della
"apicalita'" dell'incarico nonche' della "fiduciarieta'" della scelta
del soggetto da nominare. 
    La  "apicalita'"  dell'incarico  fa  esclusivo  riferimento  alle
funzioni da affidare, che devono implicare un rapporto  istituzionale
diretto ed immediato con  l'organo  politico,  per  cui  il  criterio
prevalente di scelta del soggetto,  cui  conferire  l'incarico,  deve
essere strettamente fiduciario, in quanto presuppone una  valutazione
soggettiva  di  consonanza  politica  e  personale  con  il  titolare
dell'organo politico. 
    In quest'ottica, gli incarichi  di  direzione  generale,  pur  se
formalmente  attribuiti  dall'organo  politico,  non  possono  essere
assoggettati al meccanismo dello "spoils system" nelle ipotesi in cui
il rapporto tra il direttore generale stesso e l'organo nominante non
sia di collaborazione diretta ma sia mediato da altre strutture,  cui
sono affidati i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo. 
    Ne',  sotto  altro  aspetto,  lo  "spoils  system"  puo'  trovare
ingresso   nelle   ipotesi   in    cui    la    nomina    dell'organo
dell'amministrazione e' subordinata all'espletamento di una procedura
pubblica (ad esempio, all'emanazione  di  un  avviso  pubblico),  che
prevede  la  selezione  del  soggetto  destinatario  sulla  base  dei
requisiti oggettivi della preparazione e della professionalita',  per
l'espletamento di funzioni non direttamente collegati al processo  di
formazione dell'indirizzo politico, ma  relativi,  invece,  alla  sua
attuazione, da portare avanti con neutralita' e correttezza. 
    Conseguentemente, nella sentenza si  afferma  che  l'applicazione
dello  "spoils   system",   fuori   dal   delimitato   perimetro   di
ammissibilita', si pone in contrasto con l'art. 97 Cost.,  in  quanto
pregiudica  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,   lede   il
principio di buon andamento introducendo un elemento di  parzialita',
sottrae al titolare dell'incarico, dichiarato decaduto,  le  garanzie
del  giusto  procedimento;  svincola  la  rimozione   del   dirigente
dall'accertamento oggettivo dei risultati  conseguiti,  pregiudicando
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 
    In  coerenza  con  tali  criteri,   la   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 304 del 28 ottobre 2010, ha ritenuto  non  fondata,
in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 24 bis, del decreto legislativo  18
maggio 2006 n. 181, conv., con modificazioni, in legge 17 luglio 2006
n.  233,  il  quale  stabilisce  che,  all'atto  del  giuramento  del
Ministro, tutte  le  assegnazioni  di  personale,  ivi  compresi  gli
incarichi  anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e   i
contratti, anche a termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di
diretta collaborazione, decadono automaticamente, ove non  confermati
entro trenta giorni dal giorno del suddetto giuramento. 
    Invero, nell'ipotesi esaminata, la Consulta ha affermato  che  la
peculiare disposizione legislativa si giustifica proprio  in  ragione
del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistete tra l'organo
di governo e tutto il personale di cui esso si avvale,  per  svolgere
l'attivita'  di  indirizzo  politico-amministrativo,   per   cui   e'
legittima la previsione, al momento del cambio  nella  direzione  del
Ministero, dell'azzeramento degli incarichi  esistenti,  che  possono
essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale
in  servizio  possa  godere  della  sua  fiducia,  senza,  che  possa
ritenersi che l'operativita' della norma possa  valere  soltanto  con
riferimento alla figura del  Capo  di  Gabinetto,  poiche'  l'attuale
configurazione degli uffici di diretta  collaborazione  impedisce  di
scindere l'attivita' di chi svolge funzioni "apicali" da  quella  del
restante personale, poiche' la "unitarieta'" di  tali  uffici  -  pur
nella  diversita'  dei  compiti  espletati  dai  singoli  addetti   -
giustifica un  trattamento  normativo  omogeneo,  in  relazione  alle
modalita' di cessazione degli incarichi conferiti. 
    Successivamente, la Corte  costituzionale  ha  ribadito  tutti  i
precitati principi con la sentenza n. 246 del 25 luglio 2011, che  ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 8, decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 2,  comma
159, del decreto  legislativo  3  ottobre  2006  n.  262,  conv.  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art.  40,  decreto  legislativo  27
ottobre  2009  n.  150),  nella  parte  in  cui  dispone  che,  nelle
amministrazioni dello Stato, gli incarichi di  funzione  dirigenziale
conferiti, ai sensi  del  comma  6  del  medesimo  art.  19,  decreto
legislativo n.  165/2001,  a  persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale, non appartenenti al ruolo  dirigenziale
dell'amministrazione conferente, cessano decorsi novanta  giorni  dal
voto sulla fiducia al governo. 
    5. Con il provvedimento all'esame, la Regione Calabria ha indetto
una nuova procedura per la copertura, tra l'altro, della posizione di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Fincalabra Spa",  sul
presupposto che l'incarico del ricorrente sia decaduto ope legis,  in
attuazione dell'art. 1, comma 1°, della legge della Regione  Calabria
3 giugno 2005 n. 12, in assenza di alcun atto esplicito. 
    La norma richiamata, ad avviso di  questo  Giudice,  si  pone  in
contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione nonche' con i gia'
indicati  criteri  enucleati   dalla   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, intesi a valorizzare i principi di imparzialita' e di
continuita'  dell'azione  amministrativa,  oltre  che  di   legittimo
affidamento, rivenienti dagli articoli  97  e  3  della  Costituzione
(particolarmente con la suddetta sentenza n. 34 del  2010,  ma  anche
con le sentenze n. 104 e n. 103 del 2007). 
    Invero, l'impugnato provvedimento contempla un'ipotesi di "spoils
system" con interruzione  automatica  del  rapporto  di  ufficio  del
ricorrente - sorto all'esito  di  selezione  pubblica  -  per  "causa
esterna", prima della scadenza contrattualmente prevista, in  assenza
di alcuna valutazione qualitativa  del  suo  operato,  dei  risultati
delle sue prestazioni e  delle  competenze  esercitate  in  concreto,
nella  gestione  dei  servizi  amministrativi  a  lui  affidati,   in
contrasto con i principi  stabiliti  dalla  precitata  giurisprudenza
costituzionale. 
    Ne' vale, in senso contrario, evidenziare  che,  comunque,  nella
specie, in linea teorica, non si potrebbe escludersi la  possibilita'
di una riconferma, poiche' siffatta possibilita' - a prescindere  dal
fatto che non risulta espressamente  contemplata  dalla  disposizione
legislativa sospettata di incostituzionalita' - non potrebbe  essere,
comunque, idonea ad esprimere alcuna significativa garanzia  in  capo
al ricorrente, a fronte di  un  sistema  incentrato  sulla  decadenza
automatica, per fatto esterno  al  concreto  svolgersi  del  rapporto
negoziale di lavoro. 
    Sotto altro aspetto, vertendosi, nella specie, in relazione  alla
nomina di un organo che e' tenuto a perseguire risultati ed obiettivi
in  veste  neutrale,   nell'espletamento   di   compiti   di   natura
tecnico-gestionale, per  le  finalita'  perseguite  da  una  societa'
partecipata  della  Regione  Calabria,  che  opera  in  posizione  di
autonomia,  senza  richiedere  "la  condivisione  degli  orientamenti
politici della persona fisica che riveste la  carica  politica  o  la
fedelta' personale nei suoi confronti", l'operato della  Regione,  ad
avviso di questo Giudice, appare in contrasto con i suddetti principi
espressi dalla Corte costituzionale, particolarmente con la  sentenza
n. 34 del 2010. 
    Orbene, la disposizione legislativa regionale di cui all'art.  1,
comma 1°, della legge n.  12  del  2005,  che  prevede  la  decadenza
automatica di un ampio elenco  di  organi  nominati,  nei  nove  mesi
antecedenti la data delle elezioni per il  rinnovo  degli  organi  di
indirizzo politico, oltre a non dare  alcuna  oggettiva  contezza  in
ordine alla scelta della misura dello spatium  temporis  indicato  (9
mesi), sottopone all'identico regime di decadenza  automatica  sia  i
titolari di organi di vertice nominati  intuitu  persone  dall'organo
politico, sia i titolari di organi, che,  come  il  ricorrente,  sono
stati scelti previa selezione, avente ad oggetto la valutazione delle
loro qualita' professionali. 
    Cio', si pone in contrasto con  gli  artt.  97  e  98  Cost.,  in
relazione: 
      a)  al  principio  di  buon  andamento  e   della   continuita'
dell'azione amministrativa,  la  quale  risulta  pregiudicata  quando
intervengano mutamenti del titolare di  un  ufficio  pubblico  in  un
breve arco temporale; 
      b) al principio  di  imparzialita'  amministrativa,  che  viene
violato   quando   le   funzioni   amministrative    di    esecuzione
dell'indirizzo politico non  sono  affidate  a  funzionari  neutrali,
tenuti ad agire al servizio esclusivo della Nazione,  ma  a  soggetti
cui si  richiede  una  specifica  appartenenza  politica,  ovvero  un
rapporto personale di  consentaneita'  con  il  titolare  dell'organo
politico. 
    Inoltre, il carattere automatico della decadenza dall'incarico de
quo, per causa esterna, costituita dalla "data di  proclamazione  del
Presidente della Giunta regionale", si pone in  violazione  dell'art.
97 Cost., poiche': 
      a) lede il principio del giusto  procedimento,  in  quanto  non
consente  al  destinatario  di  conoscere  la  motivazione  di   tale
decisione; 
      b)  pregiudica  i  principi  di  efficienza  e   di   efficacia
dell'azione amministrativa, in quanto  non  fonda  la  rimozione  del
titolare  dell'organo  de  quo  sulla  valutazione  oggettiva   delle
qualita' e capacita' professionali  dal  suddetto  dimostrate  e  sui
risultati raggiunti. 
    6. E' evidente  la  rilevanza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata, solo se si considera che,  qualora  venisse
dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005 -  in  applicazione
del quale e' stata implicitamente ritenuta la decadenza dall'incarico
del ricorrente - conferito con decreto n. 77 del 24 luglio 2014,  per
tre esercizi e con scadenza alla data  dell'assemblea  convocata  per
l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio  della
carica - il suddetto incarico dovrebbe ritenersi operativo per  altri
due anni all'incirca, con tutte le connesse conseguenze. 
    7.  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,   il   tribunale
rimettente ritiene che l'art. 1, comma 1, della legge  della  Regione
Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui prevede,  al  verificarsi
del mutamento degli organi politici  di  vertice  della  Regione,  la
decadenza  dell'organo  di  vertice  delle  societa'  controllate   o
partecipate - come, nella specie, la "Fincalabra Spa" -  si  pone  in
contrasto con l'art. 97  Cost.,  per  le  stesse  ragioni  che  hanno
indotto la Corte costituzionale - particolarmente con le sentenze  n.
104 del 2007 e n. 34 del 2010- a dichiarare  illegittimo  lo  "spoils
system". 
    La disposizione legislativa in questione si rivela  in  conflitto
anche con il principio dell'affidamento nella certezza  dei  rapporti
giuridici che la stessa Corte costituzionale ha ribadito gia' con  la
sentenza di  rigetto  n.  233  del  2006,  in  quanto  l'esigenza  di
mantenimento  dell'incarico,  legittimamente  conferito  dalla   P.A.
all'esito di procedura selettiva,  fino  alla  scadenza  del  termine
prestabilito,  e'  riconducibile  al  principio  di  "buon  andamento
dell'amministrazione", sancito dall'art. 98 della Cost. e puo'  venir
meno soltanto nei casi di violazione dei doveri d'ufficio, ovvero  di
inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi
assegnati. 
    Sotto altro aspetto, va evidenziato che la  ratio  legis  sottesa
alla norma de qua,  nel  collegare  l'operativita'  delle  nomine  in
questione ad una compagine politica, si  pone  in  contrasto  con  il
principio di imparzialita', sancito dall'art. 98 Cost.,  anche  nella
parte in cui mira a garantire l'amministrazione pubblica  ed  i  suoi
dipendenti da influenze  politiche  o  di  parte  e  richiede  che  i
pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della Nazione  (conf.:
Corte Cost. n. 333/1993). 
    E', quindi, evidente, nella specie, la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' della disposizione di cui all'art. 1,
comma 1°, della L. R. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, nella  parte  in
cui consente l'applicabilita' dello "spoil system" anche alla  nomina
del Presidente del Consiglio di Amministrazione "Fincalabra Spa", per
contrasto con principi  gia'  enucleati  dalle  precitate  autorevoli
pronunce della Corte costituzionale su fattispecie analoghe. 
    In conclusione, il Collegio  ritiene  che  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale della Calabria  3  giugno
2005 n. 12, che tale questione debba quindi essere rimessa  all'esame
della Corte costituzionale, e che deve essere disposta la sospensione
del provvedimento fino  alla  ripresa  del  giudizio  cautelare  dopo
l'incidente di legittimita' costituzionale. 
    8. Le spese della fase cautelare del  presente  giudizio  saranno
regolate  all'esito  della  camera  di  consiglio   successiva   alla
risoluzione dell'incidente di costituzionalita' della Corte.